Art. 11.
(Fondo per la musica).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la musica.
      2. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la SIAE ha applicato nei confronti dei responsabili.
      3. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

 

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successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.